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Mense aziendali: nuovo decreto sulla qualità delle acque

Il D. Lgs. 18 del 23/02/2023, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, disciplina il settore abolendo il precedente D. Lgs. 31/2001 e introducendo un approccio basato sul rischio per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua.

Definizioni utili alla comprensione

  1. Edifici o locali prioritari: sono quelli elencati in allegato VIII al decreto, in particolare strutture sanitarie in regime di ricovero o meno, strutture ricettive, carceri, navi, stazioni, aeroporti, strutture adibite alla ristorazione e mense (aziendali o scolastiche), caserme, scuole, campeggi, palestre, centri sportivi;
  2. Gestore idro-potabile: il gestore del servizio idrico integrato, ovvero chi fornisce a terzi acqua mediante una rete di distribuzione idrica;
  3. Gestore della distribuzione idrica interna: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua (quindi, tra gli altri, anche la proprietà dell’azienda)

 

 

Foto case history

Cosa dovrà fare un gestore della distribuzione idrica interna

  • Assicura che i valori di parametro (allegato I, parti A e B), già assicurati dal gestore idro-potabile al punto di consegna, vengano mantenuti nei punti di utenza (tradotto: ai rubinetti), ma solo nel caso di edifici e locali prioritari e per i parametri di cui all’All. I parte D;
  • Effettua una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni (anche in questo caso, qualora si parli di edifici o locali prioritari) con riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D e sulla base dei principi generali contenuti nelle Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.

Cosa prevede inoltre il nuovo decreto

Il nuovo decreto stabilisce che la predetta valutazione venga effettuata entro il 12 gennaio 2029, riesaminata ogni 6 anni e, se necessario, aggiornata. In caso di non conformità andranno applicate le misure correttive di cui all’articolo 15.

Procedure, registrazioni e ogni altro documento rilevante andranno costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità dei dati andrà garantita almeno per gli ultimi 6 anni a partire dalla prima valutazione del rischio.

 

Cosa cambia per le aziende

Per quanto riguarda le attività produttive, il decreto troverà applicazione solo qualora all’interno dell’azienda sia presente una mensa.

Attraverso il modulo OBIETTIVI E INDICATORI  il software Q-81 HSE è in grado di supportare la raccolta dati e il monitoraggio dei CONSUMI IDRICI al fine di agevolare al conformità dell’attività aziendale alle norme vigenti.

 

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