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Gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: differenze tra Stati

Differenze fra la normativa italiana, lo Stato di San Marino e Città del Vaticano

In ogni Paese europeo ed extra-europeo esistono differenze più o meno sostanziali nella normativa riguardante la gestione della formazione dei lavoratori sulla sicurezza.

La formazione in materia di sicurezza rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo delle imprese e per la crescita di un Paese, oltre che un efficace strumento per la tutela di ciascun lavoratore.

Anche nella nostra penisola troviamo delle differenze negli Stati che risiedono all’interno del nostro territorio: è il caso dello Stato di San Marino e dello Stato Vaticano che approcciano in modo similare al tema ma con sostanziali differenze.

 

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Formazione in salute e sicurezza sul lavoro: requisiti e scadenze normative in Italia

In Italia, la formazione è disciplinata in primis dal Decreto Legislativo 81/08 (art. 36 e 37), e successivamente dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, a cui si aggiungono altri riferimenti legislativi che impongono specifici percorsi formativi e diverse scadenze per l’aggiornamento.

Il Datore di lavoro (spesso affiancato dal Dirigente con compiti coordinati e non subordinati) ha l’obbligo di garantire la formazione dei lavoratori circa le misure di prevenzione e protezione.

Tutto il personale è tenuto a seguire una formazione generale di 4 ore e una specifica che dipende dall’attività dell’impresa, dalle mansioni, dalle attrezzature e dalle sostanze utilizzate (4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio elevato).

L’attuale aggiornamento per i lavoratori è quinquennale, con specifiche variazioni dovute all’attività e alle mansioni svolte.

All’interno di un’azienda è presente la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che coordina le attività di formazione per la Sicurezza ed è tenuto a seguire una formazione che si articola su tre Moduli (100 ore), con aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Un’altra figura obbligatoria all’interno dell’azienda è il Preposto, che segue un’adeguata e specifica formazione base di 8 ore, con un aggiornamento almeno biennale di 6 ore (DL n. 146/2021).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura eletta o designata, la cui formazione consiste in un corso di 32 ore con aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende sopra le 50 unità.

All’interno dell’organizzazione aziendale sono presenti:

  • Addetti al Primo Soccorso, con una formazione base di 12 o 16 ore in base alla classe di rischio (A, B/C) e aggiornamento ogni 3 anni;
  • Addetti alla prevenzione degli incendi con una formazione base di 4,8 o 12 ore in base al livello di rischio (I, II, III) e aggiornamento ogni 5 anni.

Informazione e formazione dei lavoratori secondo la normativa di San Marino

Nel territorio geografico italiano, è presente la Repubblica di San Marino, la cui normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza è la Legge n. 31/98, ovvero la “Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”.

L’informazione e la formazione dei lavoratori è disciplinata dall’articolo 16 e si basa sull’analisi del Documento di valutazione dei rischi, per evidenziare le tematiche che devono essere oggetto degli interventi formativi.

Ogni lavoratore deve effettuare periodicamente dei test di apprendimento, attestanti l’effettiva conoscenza dell’argomento trattato.

Anche nella normativa sammarinese è prevista la figura obbligatoria del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): per tale incarico non sono richiesti requisiti specifici, tranne “il possesso di attitudini e capacità adeguate alla situazione specifica” (art. 10 comma 1. D.L. n.31/98).

Per quanto riguarda le figure dei Preposti e dei Dirigenti, è previsto un corso unico della durata di 8 ore, con verifica di apprendimento finale e un successivo aggiornamento in base alle necessità.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve effettuare una formazione di 30 ore, anche se spesso segue un programma di formazione specifico e personalizzato per singola azienda.

Non ci sono chiare indicazioni per quanto riguarda l’aggiornamento, e la linea che si segue è quella dettata dall’ANIS (Associazione Nazionale Industrie sammarinesi), la quale propone un aggiornamento di 8 ore ogni 3 anni.

Per quanto riguarda la formazione degli Addetti al Primo soccorso, il Decreto del 19 maggio 1998 n.69 stabilisce che il corso iniziale, tenuto da un medico esperto, deve durare minimo 8 ore, con aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni, ai sensi della circolare dell’ISS del 28 agosto 2006 Prot. 7330/15.

La formazione degli Addetti alla prevenzione degli incendi segue la normativa italiana (D.M. 10/3/98), tuttavia l’ANIS propone corsi di 4 ore di teoria e pratica, senza alcuna distinzione per la classe di rischio.

Si ritiene alquanto plausibile che la normativa n.31/98, in un futuro prossimo, possa essere modificata e adeguata agli Accordi Stato Regione italiani.

 

Poteri, incarichi e deleghe per la gestione della sicurezza sul lavoro in Vaticano

Sempre all’interno della penisola italiana è presente il più piccolo Stato sovrano del mondo, sia per popolazione, sia per estensione territoriale: lo Stato della Città del Vaticano.

L’esercizio del potere esecutivo è affidato al Governatorato, mentre quello legislativo è detenuto dalla Pontificia Commissione, che ha emanato la Legge N. LIV, ovvero la Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, entrata in vigore il primo gennaio 2008.

Struttura centrale dell’intera normativa è ilServizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro” (S.S.L), alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, che gestisce l’intera attività di protezione, prevenzione e formazione.

Quest’ultima è obbligatoria per tutti i lavoratori e deve avvenire con periodicità adeguata alle diverse esigenze e ai rispettivi rischi professionali. Il Presidente del Governatorato fissa la quota minima delle ore lavorative annue da destinare all’attività formativa.

Il Rappresentante legale di ogni Ente nomina gli Incaricati e i Delegati per la Sicurezza, il cui numero dipende dalla complessità dei luoghi di lavoro.

La figura dell’Incaricato risulta affine a quella del Preposto, mentre la figura del Delegato sostituisce quella del RSPP. Infatti, quest’ultimo provvede ad attuare tutte le misure di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, impartisce disposizioni agli Incaricati e provvede a definire le misure tese ad informare, formare ed aggiornare i lavoratori dipendenti e i collaboratori, circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte.

Il S.S.L predispone per ciascun Ente il Documento di valutazione dei rischi e stabilisce specifici incontri di formazione dedicati al Delegato per la sicurezza, all’Incaricato per la sicurezza, gli Addetti alla prevenzione degli incendi e agli Addetti al Primo soccorso.

Il regolamento applicativo che ha fatto seguito alla Legge LIV, segue per quanto possibile, la normativa italiana di riferimento e stabilisce il principio secondo cui le norme sulla sicurezza coinvolgono anche il personale delle ditte esterne, negli immobili extraterritoriali.

FORMAZIONE LAVORATORI: tabella riassuntiva con le differenze normative tra Italia,  Stato di San Marino e Città del Vaticano

 

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