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Accordo Stato-Regioni: la bozza sarà confermata?

E’ uscita la bozza dell’Accordo unico che abrogherà i precedenti Accordi Stato-Regioni:

1. accordo del 21 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs.81/08, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);

2. accordo del 21 dicembre 2011 ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs.81/08, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);

3. accordo del 22 febbraio 2012 sulle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);

4. accordo del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR).

 

Ricordiamo che il documento di cui parliamo non è definitivo bensì ancora soggetto a cambiamenti e modifiche.

Foto case history

Le principali NOVITA’

Novità relative alle varie tipologie di corsi, durata minima e frequenza degli aggiornamenti:

  • Formazione generale lavoratori: rimane invariata.
  • Formazione Specifica lavoratori avrà durata minima di 6 ore (non più 4, 8 o 12 ore in base al livello di rischio)Nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 la formazione specifica aveva durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione del livello di rischio della mansione ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (ATECO aziendale). Con la bozza del nuovo Accordo unico è stata dunque tolta la differenziazione per livelli di rischio, per cui effettivamente un lavoratore in settori a rischio alto oggi dovrà fare 10 ore totale di formazione (4 di generale + 6 di specifica) e non più 16 come in passato (4 di generale + 12 di specifica).
  • Formazione Preposti avrà durata minima di 12 ore, potrà essere frequentato solo in aula e solo da chi ha completato la formazione generale e specifica, prevedrà aggiornamento biennale.
  • Formazione Dirigenti avrà durata minima di 12 ore, con l’eventuale aggiunta di un modulo Cantieri di 6 ore. L’aggiornamento rimarrà quinquennale con durata minima di 6 ore.
  • Nuovo corso necessario per il Datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, avrà durata minima di 16 ore, con l’eventuale aggiunta di un modulo Cantieri di 6 ore. L’aggiornamento sarà quinquennale con durata minima di 6 ore.
  • Formazione per il Datore di lavoro-RSPP sarà costituita da un modulo comune di 8 ore e da moduli integrativi specifici solo per alcuni settori (Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnica – Pesca – Costruzioni – Chimico e Petrolchimico) di 12 o 16 ore cad.
  • Formazione ASPP ed RSPP: la formazione rimane invariata a parte i moduli di specializzazione SP che passano da 4 a 5.
  • Formazione CSP e CSE: la formazione rimane invariata. Anche CSE e CSP, come ASPP ed RSPP, dovranno dimostrare in ogni istante di aver ricevuto nei 5 anni precedenti il monte-ore di aggiornamento minimo.
  • Formazione lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011) avrà durata minima di 12 ore (non più 8).
  • Formazione sulle attrezzature di lavoro: sono state introdotte delle nuove attrezzature per cui è prevista un’abilitazione: macchina agricola raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte.

Quanto esposto può essere visivamente sintetizzato nella tabella seguente che evidenzia le differenze tra il prima e il dopo la bozza di accordo.

 

Nuovo accordo stato regioni NP 23

Novità relative alla gestione del processo formativo

Il soggetto formatore dovrà necessariamente adottare modelli organizzativi interni attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa, tramite un approccio basato sul ciclo PDCA di Deming.

PLAN – Analisi fabbisogni formativi e di contesto, Progettazione

DO – Erogazione

CHECK – Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione

ACT – Riesame e adozione misure correttive e di miglioramento

  • Profili indispensabili per l’erogazione dei corsi:
  1. Responsabile del Progetto formativo
  2. Docente
  3. Tutor

 

  • Documentazione aggiuntiva da produrre:
  1. Progetto formativo (dettagliato nella parte IV punto 2.6 della bozza di accordo)
  2. Verbale delle verifiche finali sottoscritto dal Responsabile del progetto formativo

 

  • Articolazione della valutazione in 3 momenti:
  1. Valutazione di gradimento (anonima)
  2. Valutazione degli apprendimenti
  3. Valutazione dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

 

  • Riesame da parte del Soggetto formatore sulle attività formative, che dev’essere documentato e diffuso, anche su dati aggregati

 

L’accordo definisce le modalità di erogazione previste per le diverse tipologie di corsi, i requisiti per la didattica in videoconferenza ed in e-learning, la validità dei crediti formativi acquisiti per l’eventuale esonero dalla frequenza di altri corsi.

Altre novità

  • Per la Formazione specifica e l’aggiornamento lavoratori si potrà far ricorso a break formativi e formazione on the job
  • Incentivazione di metodologie didattiche attive, come lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni, gamification

 

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