In tal caso la base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto tra le parti, o di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, o per l’adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il Titolare.
Il consenso dell’interessato, salvo rare eccezioni (ad esempio la liberatoria per l’acquisizione e pubblicazione di fotografie) non è una base giuridica valida, in quanto a causa del rapporto subalterno nei confronti del datore di lavoro, il consenso del lavoratore non può mai ritenersi liberamente prestato né, per le medesime ragioni, liberamente revocabile.
Tale interpretazione è stata recentemente confermata anche da un provvedimento del Garante Privacy greco, che ha sanzionato una società per aver trattato i dati personali dei propri dipendenti sulla base del loro consenso. In tale occasione il Garante ha sottolineato che Il dipendente si trova in una situazione subordinata e di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, quindi il suo consenso non si può considerare rilasciato liberamente, dato lo sbilanciamento di forza rispetto al titolare del trattamento