Verifiche preliminari all'installazione e adempimenti correlati
A quali condizioni è possibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in azienda, da cui derivi anche il controllo a distanza dei lavoratori?
Bisogna prestare particolare attenzione se dall’impianto di videosorveglianza è possibile monitorare l’attività dei lavoratori, quindi se l’impianto è attivo durante l’orario di lavoro, e le telecamere riprendono aree in cui transitano, anche occasionalmente, i lavoratori (ad esempio aree di carico e scarico, vie di transito, ecc.).
La principale normativa in materia è costituita da:
- legge 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori, come modificato e integrato dal D. Lgs. 151/2015 (Jobs Act), che vieta esplicitamente l’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi destinati al controllo dei dipendenti; stabilisce inoltre che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
- Le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), con l’obiettivo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.
- Il Provvedimento dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che al comma 4.1 riporta ”Nei rapporti di lavoro nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro.
- La circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), “Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 sottolinea che “l’oggetto dell’attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le ragioni organizzative e produttive, quelle di sicurezza sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio aziendale.”
In fase di progettazione dell’impianto di videosorveglianza è responsabilità del Titolare del trattamento – Datore di Lavoro valutare il rispetto dei principi sanciti dal GDPR per il trattamento dei dati personali: principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento.
Inoltre l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori impone il divieto generale del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; tuttavia, considera anche la necessità dell’imprenditore di installare impianti audiovisivi per fini espressamente indicati, che possono essere esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive (ad esempio rilevare malfunzionamenti su macchinari, o quando vi sono macchinari che necessitano di un monitoraggio costante),
- per la sicurezza del lavoro (ad esempio per rilevare situazioni di pericolo, e/o intervenire rapidamente in caso di eventi della sicurezza, quali incidenti e infortuni al personale, o per ricostruire l’accaduto in tali eventualità);
- per la tutela del patrimonio aziendale (ad esempio in caso di intrusioni di estranei, furti, danneggiamenti, ecc).

Cosa fare prima di installare un impianto
Lo Statuto dei lavoratori stabilisce che, ancora prima di procedere con l’installazione degli impianti di videosorveglianza, è necessario stipulare un accordo collettivo con la RSU o con le rappresentanze sindacali aziendali. Alternativamente, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: quindi l’accordo con la RSU o con le RSA è la soluzione da preferire.
Nel caso in cui in azienda non siano presenti RSU/RSA, o non si riesca a raggiungere l’accordo sindacale, gli impianti di videosorveglianza possono essere installati richiedendo la specifica autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In mancanza di accordo con le RSU/RSA o di autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro non è possibile installare l’impianto; la sola installazione, anche senza la messa in funzione dello stesso, espone l’azienda a sanzioni.
Una volta raggiunto l’accordo con le RSU/RSA o l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà necessario procedere con gli altri adempimenti previsti dalla normativa, ovvero:
- Esposizione dell’Informativa, sintetica (il cartello da esporre ai limiti dell’area soggetta a sorveglianza) e estesa);
- Nomina degli autorizzati al trattamento;
- Eventuale nomina dei responsabili del trattamento;
- Inserimento del trattamento nel Registro dei trattamenti;
- Adozione di adeguate misure di sicurezza (Registrazioni protette da accessi non autorizzati, no ai monitor accessibili a tutti, adozione di procedure di backup, definizione del tempo di conservazione dei dati);
- Definizione di misure per garantire i diritti degli interessati;
- In base al principio di accountability del titolare, questi dovrà valutare se è necessario procedere con la valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA).
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