26 Marzo 2026
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Sicurezza sul lavoro: le principali novità della Legge 198/2025 che ogni azienda deve conoscere
La Legge 198/2025 introduce profonde novità al D.Lgs. 81/08 per contrastare gli infortuni e il lavoro irregolare. Tra i punti cardine per i datori di lavoro: l’obbligo di tracciabilità digitale negli appalti (badge elettronico), la stretta sulle sanzioni per la patente a crediti senza attendere il giudicato definitivo, nuovi vincoli per gli sconti INAIL (modello OT23) in caso di condanne e l’obbligo di formare i lavoratori della somministrazione e del turismo entro 30 giorni.
LEGGE 29 dicembre 2025, n. 198
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Principali novità
- L’INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
- All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
- Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, fatte salve le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
- Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21(impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero lavoro “in nero”) e 24 (se impiega, oltre al lavoro nero standard, lavoratori stranieri senza permesso, minori non lavorabili, o beneficiari di reddito di cittadinanza/Assegno di inclusione/Supporto formazione), la decurtazione dei crediti (patente) avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).
- L’INAIL e’ autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
- L’INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.
- Nelle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. 81/08) che il Datore di Lavoro è tenuto ad implementare è stata inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
- La durata minima dei corsi di formazione per il RLS (rappresentante dei lavoratori er la sicurezza) è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore (FEL) è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08.
- Entro il 31 dicembre 2026, mediante ASR (accordo Stato-Regioni) vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine, è autorizzato a intervenire con proprio decreto.
- Il Datore di Lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
- Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.
- Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, in via prioritaria sono:
- parapetti;
- reti di sicurezza.
Qualora non sia stato possibile attuare quanto sopra, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:
- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.
Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2,lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d). I sistemi, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
- Ampliata la tutela INAIL ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL) e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
- Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche indicate nel D.Lgs. 81/08, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
- Al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Le agenzie per il lavoro, sono tenute, alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
- Per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili, il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione medesima.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con INAIL, sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (giugno 2026), linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. Le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall’INAIL. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati.
- Sorveglianza sanitaria e promozione della salute :
- i lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva;
- Il Mc fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza(LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
- E’ stata allargata la definizione di lavoratore inserendo anche i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis sempre del D.Lgs. 81/08.
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