Entro il 28 febbraio 2026 le aziende che hanno realizzato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, compilando e inviando col servizio online dell’INAIL il modello OT-23.
Tale riduzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole.
Il datore di lavoro deve essere in regola:
1) con gli adempimenti contributivi e assicurativi; la verifica è effettuata tramite il durc online
2) con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario non sono considerate nella valutazione della pratica da parte dell’INAIL).
Implementando uno o più interventi di miglioramento oltre al beneficio di aver aumentato le condizioni di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, le riduzioni del tasso medio di tariffa sono le seguenti:
Gli interventi previsti nel modulo da compilare sono raggruppati in 6 sezioni:
SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI
Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F-5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.
Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento) fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità con la relativa documentazione probante (fatture di acquisto, contratti di leasing, ecc.).
Unitamente alla domanda per ogni intervento è necessario trasmettere, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio online, la documentazione ritenuta probante cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento (nel modulo di presentazione viene indicato, intervento per intervento, la documentazione richiesta).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio 2026) ovvero entro il 30 giugno 2026.
SCARICA QUI l’elenco degli interventi inseriti nel modulo OT-23 (versione 15 luglio 2025); per la documentazione probante si veda il modulo stesso.
Con l’applicativo Q-81 HSE è possibile registrare, monitorare e archiviare la documentazione probante per ciascuno degli interventi in elenco.
Sempre con l’applicativo Q-81 HSE è possibile inoltre sfruttare i diversi moduli per gestire
secondo le indicazioni contenute in allegato al modello OT23 derivanti dall’istruzione operativa presente nel documento tecnico “Il supporto alle aziende per la segnalazione e analisi dei near miss: proposta di un modello”, realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa tra Inail e CONFIMI Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020.
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