Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.
1) individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
2) individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
3) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tabella riassuntiva formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro

Le frequenze di aggiornamento vengono calcolate in funzione della data dell’attestato dell’ultimo corso frequentato.
Sostanzialmente le modalità erogazione del corso rimangono invariate ovvero:
Tali modalità sono permesse/non permesse tenendo conto del corso da erogare (tabella apposita per i corsi base piuttosto che aggiornamento).


La documentazione richiesta è: il progetto formativo, registro presenza, verifiche finali, attestati, fascicolo del corso (da conservare per almeno 10 anni).
Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza
Tutti i corsi di formazione disciplinati dal presente accordo possono essere erogati mediante la formazione in presenza.
La formazione in presenza può essere erogata direttamente nell’ambiente di lavoro del discente.
Nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.
Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi. La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa. I break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione. Gli stessi sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori.
Anche per questa modalità di erogazione valgono le stesse considerazioni metodologiche descritte nella microprogettazione.
Corso per LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI = durata minima 12h di cui 8h parte pratica e aggiornamento quinquennale di 4h
Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 = è stato aggiunto
Modalità e criteri di verifica degli apprendimenti dei corsi di formazione e di aggiornamento (tabelle corsi/modalità di verifica)

Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;
Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell’Accordo.

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento;
Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all’oggetto dell’aggiornamento;
Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.
Normalmente il monitoraggio si basa sulla valutazione di tre livelli:
– Valutazione di gradimento, cioè della qualità percepita dall’utente;
– Valutazione degli apprendimenti;
– Valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:
Nell’ambito della riunione periodica deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.
Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, degli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo
(La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.
Vi è 1 anno di tempo, da quando entra in vigore, per avviare corsi secondo gli ASR precedenti e per i corsi CPS e CSE Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
I datori di lavoro hanno tempo 2 anni da quando entra in vigore per concludere il corso. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.
L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato
Preposti: L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Formazione dei lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: da concludersi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.
La formazione per le nuove figure di operatori specializzati (addetto alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta, addetto alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali, addetto alla conduzione carroponte) devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, ossia entro il 24 maggio 2026.
Riconoscimento formazione pregressa operatori specializzati all’utilizzo di attrezzature speciali (addetto alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta, addetto alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali, addetto alla conduzione carroponte) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti
Formazione dei lavoratori somministrati
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del d.lgs .15 giugno 2015, n. 81 (non cambia nulla).
La pubblicazione di tale “accordo quadro” ha comportato ovviamente la necessità di adeguare le librerie di dati resi disponibili in Q-81 HSE, e l’introduzione di nuove funzionalità ad hoc come campi specifici per raccogliere determinate informazioni o stampe da produrre ed archiviare automaticamente. Molte sono inoltre le funzionalità software migliorative apportate al fine di affrontare efficacemente questa nuova evoluzione normativa.
Q-81 HSE, già a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo accordo, risulta quindi aggiornato ai nuovi requisiti, già disponibili dalla prossima release di Giugno. Per maggiori informazioni sulle nuove funzionalità apportate al software consulta la pagina Modulo per la gestione della formazione | Q-81 HSE oppure contattaci per saperne di più.