La PATENTE A CREDITI è un documento rilasciato dall’ISPETTORATO DEL LAVORO (INL), che consente l’operatività delle imprese e lavoratori autonomi nei cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.
Queste imprese e lavoratori autonomi sono quelle che svolgono, esplicitamente:


In attesa che il portale diventi di fatto operativo (entro il 31/10/2024), la richiesta viene sostituita da una autodichiarazione (il modello è allegato alla circolare INL n. 4 del 23/09/2024), che deve essere inviata via PEC all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Dopo il 31/10/24 l’autodichiarazione non sarà più sufficiente; l’impresa dovrà aver richiesto ed ottenuto la patente in modalità digitale.
La patente ha inizialmente 30 crediti. Per poter operare nei cantieri è necessario avere ALMENO 15 crediti.
I crediti possono aumentare o essere decurtati con le seguenti modalità:

La patente può anche essere sospesa o revocata nei casi seguenti:

Sì, il COMMITTENTE deve ACCERTARSI che tutte le imprese che operano in cantiere abbiamo la patente a crediti valida. Nel caso in cui sia permesso l’accesso al cantiere senza patente o con patente dotata di un credito inferiore a 15 punti, al COMMITTENTE e al TITOLARE DELLA PATENTE può essere comminata una sanzione di natura amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque non inferiore a 6.000 €.
Entro 5 giorni dalla richiesta di rilascio della patente, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione agli RLS aziendali /RLST.
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