Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta la più importante riforma della formazione sulla sicurezza nell’ultimo decennio. Questa guida analizza le FAQ operative e le scadenze del periodo transitorio, offrendo una visione chiara per aziende e RSPP che devono adeguare i propri piani formativi ai nuovi standard di qualità e verifica.
Per comprendere, applicare e monitorare il nuovo quadro normativo della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sono disponibili in rete appositi siti contenenti le FAQ relative al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione in ambito salute e sicurezza.
Le FAQ relative al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono spesso organizzate per ambiti tematici, così da facilitare la consultazione e l’interpretazione delle disposizioni. I temi ricorrenti riguardano, tra gli altri, il soggetto formatore, il Datore di Lavoro, i dirigenti, i lavoratori, i preposti, la verifica dell’efficacia formativa e il riconoscimento della formazione pregressa.
Di seguito riportiamo alcune FAQ particolarmente significative, utili a chiarire gli aspetti applicativi più rilevanti e i principali dubbi operativi emersi nella fase di prima applicazione del nuovo Accordo.
Sì, il datore di lavoro è considerato soggetto formatore, limitatamente ai corsi lavoratori, preposti e dirigenti erogati nei confronti dei propri dipendenti.
Tutti i docenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013. Per i corsi spazi confinati ed attrezzature di lavoro, devono avere anche ulteriori requisiti specifici.
L’insieme di tutta la documentazione – cartacea o elettronica – relativa al corso erogato (Dati dei partecipanti, registro presenze con firme, elenco docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbali di verifica finale). Il fascicolo del corso deve essere conservato per 10 anni.
È un documento, obbligatorio per tutti i corsi, contenente tutte le informazioni: dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione del corso, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di erogazione, al materiale utilizzato, alle modalità verifiche dell’apprendimento etc.
Sì, sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato Regioni.
Non sono più previsti i 60 giorni entro cui completare la formazione. Il lavoratore va quindi formato prima dell’avvio dell’attività lavorativa.
Sì, prima del corso è necessario effettuare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e se necessario utilizzare delle modalità che assicurino la comprensione (es. mediatore e traduttore).
Chi ha frequentato la formazione base o l’ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, deve aggiornarsi entro il 23 maggio 2026.
Chi ha frequentato la formazione base o il corso dopo il 24 maggio 2023, dovrà aggiornarsi ogni 2 anni a partire dalla data del corso.
Le tabelle contenute nell’Accordo stabiliscono che colui che abbia frequentato il corso da dirigente è esonerato dal corso DDL e dovrà semplicemente aggiornare la formazione trascorsi 5 anni.
No, per il carroponte, non esistendo una normativa precedente, dal giorno di entrata in vigore dell’Accordo si dovranno erogare i corsi ai sensi della nuova normativa, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Sì, i “mini escavatori” rientreranno ufficialmente tra le attrezzature normate dal Nuovo Accordo Stato – Regioni 17/04/2025.
L’Accordo Stato-Regioni prevede un regime transitorio solo ed esclusivamente per tre “nuove” attrezzature (CRF, CMM, Carroponte). Per i miniescavatori il corso va invece frequentato subito.
n. 30
n. 6
Il rapporto 1:6 previsto per le parti pratiche riguarda solo i corsi disciplinati dal Nuovo Accordo 17/04/2025, ovvero Attrezzature e Spazi Confinati. I corsi Antincendio e Primo Soccorso hanno altre normative di riferimento, rispettivamente DM 2 settembre 2021 per l’antincendio e DM 388/2003 per Primo Soccorso.
Per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e relativi aggiornamenti.
La “verifica dell’efficacia” consiste nel valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento concreto nei lavoratori, non limitandosi a controllare quanto appreso durante il corso. Il suo scopo è accertare se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in comportamenti più sicuri e competenze migliorate nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla produttività dell’ambiente di lavoro.
La responsabilità della verifica dell’efficacia della formazione ricade sul Datore di Lavoro. È suo compito assicurarsi che la formazione non solo sia erogata, ma anche che produca gli effetti in termini di sicurezza e competenza sul lavoro. In questo importante compito il DDL potrà essere affiancato dal formatore che ha effettuato la docenza.
Il nuovo Accordo suggerisce diverse modalità pratiche per effettuare questa verifica, tra cui l’analisi degli infortuni aziendali, la somministrazione di questionari valutativi, l’utilizzo di checklist operative di controllo per osservare e valutare direttamente i comportamenti sul posto di lavoro .
Queste verifiche dovrebbero essere effettuate a una certa distanza di tempo dalla formazione, ad esempio tra i 6 mesi e un anno, per valutare l’effettiva interiorizzazione delle competenze .
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento è diventata obbligatoria per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La valutazione deve riguardare la qualità didattica, la qualità organizzativa e l’utilità percepita.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che “Ai partecipanti ai corsi … deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Quindi si introduce chiaramente l’obbligo di consegnare ai singoli partecipanti ai corsi l’attestato.
Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla previsione contenuta nel nuovo Accordo del 17 aprile, l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore deriva inoltre dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy .
Tutti gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, secondo quanto disposto dal diritto di accesso citato dall’art. 15 del GDPR, al suo datore di lavoro che quale titolare conserva il titolo. Questo principio è stato ribadito da diversi provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dati Personali, in quanto il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi (dati valutativi) e alle note di qualifica professionale.
Quindi, l’azienda, custodendo dati personali dei dipendenti (anche all’interno dei fascicoli personali), è tenuta su richiesta del dipendente (anche ex-dipendente), ai sensi dell’art. 15 del GDPR, a rendere disponibile tutta la documentazione e consegnarne copia, ivi inclusi gli attestati di formazione professionale.
L’Accordo non lo prevede esplicitamente come in precedenza, ma fa comunque richiamo alle mansioni ed ai settori professionali di riferimento; pertanto sarà necessario continuare a riportare queste indicazioni sugli attestati.
Sì, l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per alcune figure.
Sono esclusi da questa modalità gli aggiornamenti per formazione specifica dei lavoratori, preposti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Nei seminari non vi sono limiti sul numero massimo di partecipanti e viene meno il limite del 50% delle ore frequentabili tramite seminari. Con il nuovo Accordo è però venuto meno il limite del 50% delle ore da frequentare tramite la modalità seminari.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Quindi potranno essere erogati i corsi ai sensi della vecchia normativa, ad eccezione dei corsi disciplinati dal nuovo accordo che in precedenza non erano normati (spazi confinati, carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali), i quali, questi ultimi, potranno essere erogati solo ai sensi della nuova normativa.
Inoltre si ricorda che, sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.
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