Negli ultimi anni, grazie anche agli incentivi, sono aumentate le installazioni di impianti fotovoltaici presso edifici residenziali ed industriali che consentono la produzione di energia elettrica rinnovabile. Molto spesso vengono installati anche sistemi di accumulo dell’energia prodotta (BESS – BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM).
Il Ministero dell’Interno ha emanato il 1-9-2025 una “Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici” (D.C.PREV. n.14030).
NB) Le indicazioni della linea guida D.PREV. n.14030 del 01/09/2025 possono costituire un utile riferimento anche per la progettazione, la installazione, l’esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.
La sola installazione di un impianto fotovoltaico non rientra tra le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011 (CPI o SCIA).
Attenzione) Quando si installa un impianto fotovoltaico stiamo affrontando una variazione delle condizioni antincendio preesistenti che impone una valutazione in particolare presso quegli stabilimenti che hanno già delle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi previste dal DPR 151/2011.
L’esecuzione di interventi conformi alle prescrizioni tecniche della linea guida D.C.PREV. n.14030 del 01/09/2025 in assenza di specifici elementi di criticità emersi dalla valutazione rischio incendio non determina un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Se l’impianto è progettato e realizzato nel rispetto della linea guida e la valutazione rischio incendio non evidenzia condizioni aggravanti oppure evidenzia aggravio ma per attività di categoria A, è sufficiente:
a) redigere e inviare SCIA (segnalazione certificata inizio attività) al Comando dei VVF;
b) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
c) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato,
Qualora invece dalla specifica valutazione rischio incendio emerga un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette a visite e controlli di categoria B e C allora si deve attivare la procedura prevista dal D.Lgs. 151/2011 (richiesta esame progetto).
A) Rivolgersi ad un consulente di prevenzione incendi che possa contribuire alla realizzazione di un impianto fotovoltaico conforme con le disposizioni normative vigenti
B) Implementare una checklist di controllo (qui sotto riporto gli elementi principali)
1.Esiste un progetto dell’impianto FV che risponda ai contenuti della linea guida D.C.PREV. n.14030 del 01/09/2025 ?
2. E’ stata aggiornata la valutazione rischio incendio ?
(Il rapporto tecnico internazionale IEC TR 63226, Managingfire risk related to photovoltaic (PV)systems on buildings, può costituire un utile riferimento ai fini della valutazione e della gestione del rischio di incendio relativo agli impianti fotovoltaici sugli edifici)
3. I documenti prodotti (progettazione, dichiarazione di installazione, collaudo, ecc.) indicano la rispondenza alle norme tecniche pubblicate dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) ?
(CEI EN IEC 61730-1, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)- Parte l: Prescrizioni per la costruzione
CEI EN IEC 61730-2, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove.)
4. L’impianto fotovoltaico a quale tipologia appartiene :
☐ incorporati nell’edificio, con pannelli fotovoltaici applicati al di sopra della copertura;
☐ incorporati nell’edificio, con pannelli fotovoltaici applicati all’ esterno della facciata;
☐ incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in copertura;
☐ incorporati nell’edificio, con moduli/pannelli fotovoltaici integrati in facciata;
☐ non incorporati nell’edificio ma interferenti con l’attività.
5. L’impianto fotovoltaico od almeno le sue parti in corrente continua, incluso l’inverter, non deve essere installato in aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili
(qualora installato bisogna verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dal generatore FV e tutti gli altri componenti in corrente continua)
6. E’ stato verificato il rispetto alle prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio previste al punto S.10.6 del Codice di Prevenzione Incendi ?
7. Sono stati installati dei sistemi di accumulo elettrochimico (BESS) dell’energia elettrica prodotta ?
8. Se si, sono stati valutati i rischi associati ? (es. il thermal runaway per le batterie agli ioni di litio)
9. E’ stata redatta apposita valutazione rischio incendio ed eplosione del BESS ? (secondo quanto previsto dal DM 7 agosto 2012; circolare D.C.PREV n. 21021 del 23.12.2024 recante “Linee guida di prevenzione incendi per l ‘individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l ‘esercizio di Sistemi di accumulo di energia elettrica (“BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEM”)”.
10. I componenti dell’impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC-DC, sono installati all’aperto o in compartimenti antincendio dedicati con una resistenza al fuoco minima di REI/EI 30, con accesso direttamente dall’esterno o dall’interno tramite porta tagliafuoco ?
11. Se invece sono stati installati in locali chiusi di piccole dimensioni si è provveduto ad un sistema di aerazione, estrazione, raffrescamento per garantire il necessario raffreddamento dei dispositivi di conversione ?
12. Attenzione a non installare tali componenti in compartimenti nei quali vi siano attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011.
13. Sono state rispettate le distanze minime dagli oggetti circostanti, che potrebbero impedire l’installazione dell’inverter e limitare o bloccare il flusso d’aria, previste dal manuale d’installazione e di uso e manutenzione dell’ inverter stesso ?
14. E’ stato rispettato il criterio generale che consiste nell ‘evitare l’installazione di impianti fotovoltaici al di sopra od in adiacenza di superfici con inadeguato compartimento al fuoco, dal momento che l’impianto stesso potrebbe fungere da innesco di tali superfici, oppure propagare l’ incendio all’edificio servito ?
15. Le strutture portanti interessate all’impianto FV sono dimensionate, verificate e documentate tenendo conto del carico permanente (componenti dell’impianto stesso) con riferimento alle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) ?
16. Per la valutazione di prestazione alla reazione al fuoco del modulo/pannello FV è stata valutata la risposta alle classi aggiuntive produzione dei fumi (s) e produzione gocce ardenti (d) ?
17. E’ garantita la installazione degli inverter su strutture ed elementi costituiti da prodotti o kit classificati A1 per la reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1 : Classificazione” oppure, in alternativa, la equivalente interposizione tra inverter e piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 con “layer” continuo incombustibile (classe A1 secondo UNI EN 13501-1 ) ?
18. Non sono presenti sistemi di ancoraggio delle staffe porta-inverter e eventuali passaggi di canalizzazioni o cavi elettrici che possono inficiare tali caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco ?
19. I cavi elettrici non devono essere posti direttamente sopra elementi di compartimentazione se non utilizzando passerelle portacavi tenute distanziate dalla copertura e/o facciata mediante supporti incombustibili.
20. Eventuali attraversamenti delle compartimentazioni devono assicurare la tenuta all’incendio.
21. In presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’ attività sottostante al piano di appoggio del generatore fotovoltaico, lo stesso deve distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. In caso di appoggio del generatore su solai di copertura con caratteristiche di resistenza al fuoco non è necessario rispettare tale distanza.
22. Nel caso di inverter o convertitori DC-DC, installati in compartimenti antincendio dedicati, la prestazione di resistenza al fuoco minima richiesta ai compartimenti è almeno REI/EI 30.
23. I componenti dell’impianto fotovoltaico non devono essere installati nelle vie di esodo né in luoghi sicuri.
24. L’ubicazione dei pannelli fotovoltaici e delle condutture elettriche, degli inverter, dei quadri e di altri eventuali apparati deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi per la evacuazione del fumo e del calore (EFC) e non costituire ostacolo per lo smaltimento del fumo e del calore attraverso aperture non specificamente dedicate (es. lucernari, finestre, camini, etc).
25. Viene garantito l’agevole e sicuro accesso ai componenti dell’impianto fotovoltaico anche sulla copertura, per esigenze di operatività antincendio oltre che di ispezione e manutenzione ?
26. Qualora il generatore fotovoltaico consti di numerosi pannelli, i pannelli stessi devono essere raggruppati, in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 20 m in tutte le direzioni; i sottoinsiemi devono essere separati da percorsi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi, che abbiano una larghezza di almeno 2 m.
27. Inoltre, deve essere lasciata libera dai pannelli fotovoltaici e da altre parti di impianto, ad eccezione dei cavi, una fascia di larghezza minima 1 m in prossimità del limite della copertura
28. I pannelli, le condutture, gli inverter, i quadri ed ogni altro componente dell’ impianto fotovoltaico rilevante ai fini della sicurezza antincendi non devono essere installati, nel raggio di 1 m dagli EFC, o da altre aperture, e dagli impianti tecnici posizionati sulla copertura (bocchette, motori, estrazione fumi, ventilazione, ecc.).
29. Nel caso di installazione dei pannelli fotovoltaici su tetti a falda inclinata con presenza di aperture, il distanziamento di 1 m è da ritenersi relativo alla proiezione ortogonale orizzontale.
30. Nel caso di coperture a shed, cosiddette “a dente di sega”, caratterizzate dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda opposta a quella delle aperture finestrate, si applica la previsione di mantenere una distanza non inferiore ad 1 metro tra pannelli e aperture, da verificarsi in relazione all’effettivo fattore di vista e alle caratteristiche degli elementi di chiusura delle aperture stesse, mentre deve essere mantenuto un franco di 0,1 metri tra i pannelli fotovoltaici sulla falda contigua alle aperture finestrate al fine di evitare che il possibile gocciolamento in caso di incendio cada in corrispondenza dell’aperture.
31. Nel caso in cui sia necessario valutare la riduzione della distanza di separazione tra gli elementi sopra indicati, si ritiene possibile ricorrere, all’impiego di pannelli fotovoltaici a limitata propagazione di incendio (ad es. pannelli tipo glass-glass con classe di reazione al fuoco B-s2, dO) e lucernari con adeguata classe di resistenza al fuoco, da valutarsi anche in relazione all’effettivo fattore di vista, quale misura compensativa del rischio conseguente
32. Nel caso che il generatore sia posizionato sulla facciata, i pannelli fotovoltaici sono raggruppati in sottoinsiemi le cui dimensioni massime non devono superare i 3 m (h) in altezza e i 20m (l) in lunghezza; i sotto insiemi sono separati verticalmente l‘uno dall’altro da elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme, e che sporgano dalla facciata per una profondità di almeno 0,5 m (p). La distanza orizzontale dalle aperture deve essere di almeno 1 m (c).
Non possono essere installati direttamente sulla verticale delle aperture (finestre, ecc.) a meno che non siano inseriti elementi incombustibili orizzontali posti ad almeno 0,5 m (d) dal limite del sottoinsieme e 1 m (m) dall’apertura.
33. L’impianto fotovoltaico deve essere provvisto di un dispositivo di sezionamento ubicato in posizione segnalata, protetta dall’ incendio e di facile accesso per i soccorritori. Tale dispositivo dovrà garantire il sezionamento dell’impianto elettrico rispetto a tutte le sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’ impianto fotovoltaico stesso. (si veda la norma CEI 64-8, Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a l 000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua e alla guida CEI 82-25, Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione.)
34. Il generatore fotovoltaico deve essere dotato di dispositivi di protezione, dimensionati secondo le norme tecniche applicabili, contro le sovracorrenti, i guasti di isolamento, i guasti serie, le sovratensioni di origine atmosferiche e di manovra nonché, quando necessario, contro le correnti inverse sulle stringhe.
35. L’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, deve essere segnalata con apposita cartellonistica
36. La segnaletica resistente ai raggi ultravioletti, deve essere installata ogni 10 m per i tratti di condutture elettriche in corrente continua.
37. Le attività di manutenzione condotte sugli impianti fotovoltaici vengono riportate nel registro dei controlli e delle manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio di cui all’articolo 3 del DM 1-9-2021 ?
38. Periodicamente, in relazione anche agli eventuali sistemi di monitoraggio attivo/predittivo installati, viene effettuata un’ispezione termografica (si veda la specifica tecnica IEC TS 62446-3, Photovoltaic (PV) systems – Requirements far testing, documentation and maintenance- Part 3: Photovoltaic modules and plants- Outdoor infrared thermography)
39. Ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto e comunque ogni due anni, devono essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio e alla presenza di ombreggiamenti diffusi e/o localizzati.
40. E’ stato predisposto il manuale di uso e manutenzione dell’impianto ?
41. Sono disponibili le certificazioni e le dichiarazioni di cui al DM 7 agosto 2012, insieme al progetto dell’impianto fotovoltaico, sempre obbligatorio, a firma di tecnico abilitato e riferito alle norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti ?
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