Il nuovo Decreto-Legge n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di misure urgenti volte a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a favorire una maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro. Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la decadenza.
Di seguito le principali novità e scadenze.
Il decreto rafforza la tracciabilità delle attività in appalto e subappalto.
Entro 60 giorni sarà resa obbligatoria l’introduzione di un badge elettronico identificativo per i lavoratori impiegati nei cantieri edili, destinato successivamente anche ad altri settori considerati a rischio. La tessera, dotata di codice univoco anticontraffazione, potrà essere rilasciata anche in formato digitale e sarà interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Il provvedimento prevede inoltre un inasprimento del sistema a crediti, con penalizzazioni più severe in caso di violazioni e decurtazione automatica dei punti per lavoro irregolare, come previsto dall’Allegato I-bis. Nella notifica preliminare dei cantieri dovranno essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici.
Sono introdotte misure per rendere più efficace la formazione in materia di sicurezza.
L’aggiornamento periodico degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) diventa obbligatorio anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tutta la formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
Il datore di lavoro è tenuto a mantenere in efficienza e in buone condizioni igieniche i DPI, incluse le divise o gli indumenti che rientrano tra i dispositivi di protezione, eseguendo le operazioni di manutenzione o sostituzione indicate dal fabbricante.
È stato inoltre inserito all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 il nuovo punto z-bis, che impone la programmazione di misure per prevenire comportamenti violenti o molesti nei confronti dei lavoratori.
Infine, è previsto il potenziamento dell’attività ispettiva e del personale di controllo, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, migliorare la vigilanza in materia di sicurezza e contrastare il lavoro irregolare.
Entro 90 giorni dovranno essere aggiornati, in sede di Conferenza Stato-Regioni, i criteri di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza. L’obiettivo è elevare la qualità dell’offerta formativa e rendere più omogenee le procedure di verifica a livello nazionale.
Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà effettuare una revisione delle aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico, premiando le imprese virtuose.
Sono invece escluse dai benefici le aziende che abbiano ricevuto condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che richiedono incentivi o agevolazioni contributive dovranno pubblicare sul portale SIISL le posizioni lavorative disponibili, assicurando così trasparenza e tracciabilità nelle assunzioni.
La copertura INAIL viene estesa anche agli infortuni in itinere per gli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le convenzioni stipulate tra istituti scolastici e imprese non potranno includere attività ad alto rischio, come definite nei documenti di valutazione dei rischi delle aziende ospitanti.
Viene sostituito il riferimento alla British Standard OHSAS 18001:2007 con la nuova UNI EN ISO 45001:2023/A1:2024. Le norme UNI diventeranno consultabili gratuitamente, per diffondere più facilmente le buone pratiche di sicurezza tra imprese e professionisti.
Entro sei mesi il Ministero del Lavoro, d’intesa con INAIL e le parti sociali, adotterà linee guida per la rilevazione e l’analisi dei mancati infortuni (near-miss). I dati raccolti serviranno a sviluppare azioni preventive e programmi formativi mirati al miglioramento continuo della sicurezza.
Le visite di sorveglianza sanitaria saranno riconosciute come tempo di lavoro, salvo quelle pre-assuntive.
Il medico competente parteciperà a campagne di screening oncologici e potrà disporre una visita medica immediata (visita e-quater) qualora vi sia il sospetto fondato di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti in mansioni a rischio. Entro il 31 dicembre 2026 saranno inoltre riviste le procedure di accertamento per tossicodipendenza e alcol-dipendenza e definiti i requisiti minimi per gli ambulatori del medico competente.
L’articolo 115 (Sistemi di protezione contro cadute dall’alto) del D.Lgs. 81/08 viene aggiornato con l’indicazione delle priorità tra sistemi di protezione collettiva e individuale (parapetti, reti di sicurezza, sistemi di trattenuta e anticaduta). Sono inoltre precisate le caratteristiche tecniche delle scale verticali permanenti (alla marinara), che dovranno essere dotate di gabbia o sistemi anticaduta adeguati.
Il nuovo articolo 3-bis estende le disposizioni del D.Lgs. 81/08 anche alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile: viene aggiunto l’articolo che disciplina la tutela della salute e sicurezza dei volontari di protezione civile, equiparandoli ai lavoratori solo per la formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario.
Le sedi associative e i luoghi di esercitazione non vengono considerati ‘luoghi di lavoro’ in senso stretto, ma devono garantire condizioni di sicurezza conformi alla normativa.

Restare aggiornati è fondamentale: le scadenze riportate si riferiscono ai tempi previsti dal Decreto-Legge 159/2025, che dovrà essere convertito in legge entro fine anno.
👉 Segui gli aggiornamenti NordPas e Q-81 HSE per conoscere la versione definitiva delle misure e gli eventuali decreti attuativi che renderanno operative le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.